L’articolo 13 della legge 10 aprile 1951 n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, relative al “Riordinamento dei Giudici di assise”, prevede che in ogni Comune vengano formati due distinti elenchi dei cittadini, in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle corti di Assise e di Appello.
La Commissione comunale per la formazione dell'Albo dei Giudici Popolari è nominata nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'elezione del sindaco e della giunta municipale e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione è composta dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri Comunali.
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere chiamati a prestare servizio come giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.