Richiedere la restituzione di un oggetto smarrito non reclamato

Servizio attivo

Chi ha rinvenuto un oggetto smarrito e non reclamato può richiederne la restituzione.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini che hanno smarrito propri beni o che ne hanno rinvenuto uno.

Descrizione

La legge prevede che chi trova un oggetto, indipendentemente dal suo valore o dalla sua preziosità, deve consegnarlo senza ritardo al Sindaco del luogo in cui lo ha trovato.

Il sindaco, a sua volta, dovrà rendere nota questa consegna mediante la pubblicazione di un apposito avviso in albo apposito.

Se, trascorso un anno dal ritrovamento:

  • nessuno lo reclama, allora l’oggetto diventerà di proprietà di chi lo ha ritrovato;
  • se, invece, durante questo tempo il legittimo proprietario (o il possessore o il detentore)  del bene si fa vivo, questi (su richiesta del diretto interessato dovrà compensare la persona che ha ritrovato l’oggetto con un premio di importo pari a un decimo del valore dell’oggetto stesso. Tale gesto di riconoscenza, tuttavia, non è un obbligo legale se non viene esplicitamente richiesto dal ritrovatore. In ogni caso, il proprietario può elargire spontaneamente anche una ricompensa maggiore.

Come fare

Per chiedere la restituzione è possibile provvedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comune.luzzana@pec.regione.lombardia.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio di Polizia Locale del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse via PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

Cosa si ottiene

La restituzione del bene smarrito.

Tempi e scadenze

È possibile consegnare oggetti smarriti in ogni periodo dell'anno. Il proprietario deve presentare domanda di restituzione entro un anno dal ritrovamento.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Gli oggetti che sono stati dimenticati a casa di terzi, oppure quelli che sono stati prestati, devono essere restituiti sempre e comunque, partendo dal presupposto che la persona proprietaria della casa sia a conoscenza dell’esistenza dell’oggetto o di doverlo restituire.

Se il proprietario si  dimentica di un oggetto a casa d’altri, non è certo che  il proprietario di casa lo sappia, se il proprietario di casa si rifiutasse di restituire il bene, allora si può procedere con una querela per furto.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento,  Codice civile:

  • Art. 927 (Cose ritrovate);
  • Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento);
  • Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata);
  • Art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Polizia Amministrativa

Via Nazionale 30, Borgo di Terzo

Telefono: 035820832
Email: polizialocale@comune.luzzana.bg.it
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Pagina aggiornata il 28/04/2025