Emettere fatturazione elettronica

Servizio attivo

I fornitori che cedono beni o prestano servizi nei confronti di una PA (Pubblica Amministrazione) sono obbligati ad emettere esclusivamente Fatture Elettroniche in formato XML

A chi è rivolto

Sono obbligati alla fatturazione elettronica

  • I titolari di partita IVA, che devono emettere fattura nei confronti della P.A. per cessioni di beni o prestazioni di servizi, anche nel caso di emissione di fatture esenti o non imponibili IVA.
  • I soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio”, di cui all’art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui alla L.190/2014, art.1, commi da 54 a 89.
  • I professionisti non hanno più la possibilità di emettere fatture pro-forma o progetti di notula.
  • Dal 1 luglio 2022, sono obbligati alla fatturazione elettronica anche i fornitori di beni provenienti da San Marino.

Sono esclusi dalla fatturazione elettronica

  • I prestatori occasionali.
  • I fornitori esteri ad eccezione dei fornitori di beni provenienti da San Marino.
  • Le associazioni prive di partita Iva che emettono note di addebito non soggette ad Iva ai sensi del combinato disposto art. 1-4 del DPR 633/72.

Descrizione

I fornitori che cedono beni o prestano servizi nei confronti di una PA (Pubblica Amministrazione) sono obbligati ad emettere esclusivamente Fatture Elettroniche in formato XML, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it . L’obbligo si applica anche agli enti che emettono fatture nei confronti di altre PA.

Non potranno essere accettate fatture cartacee, in quanto emesse in violazione di legge e pertanto verranno rifiutate dal Comune con invio di raccomandata o PEC.

Si ricorda inoltre che non è possibile effettuare pagamenti su preventivi; analogamente i professionisti non hanno più la possibilità di emettere fatture pro-forma o progetti di notula, in quanto la PA non può procedere ad alcun pagamento prima che la fattura sia alla stessa trasmessa in formato elettronico.

Come fare

La trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che provvede ad indirizzare correttamente la fattura elettronica agli uffici delegati alla ricezione, individuati nell'IPA www.indicepa.gov.it.

I fornitori possono effettuare la trasmissione della fattura firmata digitalmente, direttamente accreditandosi sul SdI oppure avvalendosi di un intermediario.

Cosa serve

È necessario che il fornitore indichi il codice dell’ufficio di fatturazione dell'Ente per recapitare la fattura:

  • Ente: Comune di Luzzana
  • CF del servizio: 00728650169
  • Codice Univoco: UFVTHH
  • Canale trasmissivo: comune.luzzana@pec.regione.lombardia.it

Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda ai fornitori di riportare nei documenti contabili anche i seguenti dati:

  • Codici CIG e/o CUP, ove previsti dalla normativa;
  • Estremi della determinazione con la quale è stata commissionata la prestazione-fornitura;

Cosa si ottiene

Il recapito della fattura all'Ente debitore.

Tempi e scadenze

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che effettua alcuni controlli a carattere formale sulla fattura:

  • nomenclatura e unicità del file trasmesso,
  • integrità del contenuto,
  • autenticità del certificato di firma,
  • conformità del formato della fattura,
  • validità formale del contenuto della fattura,
  • unicità della fattura,
  • possibilità di recapito della fattura,
  • coerenza di Partita IVA e Codice Fiscale sia per cedente/prestatore che per il cessionario/committente,
  • corretta valorizzazione del Codice Fiscale sia per cedente/prestatore che per il cessionario/committente,
  • verifica indirizzo PEC indicato nel campo “PEC Destinatario”.

Se la fattura non supera questi controlli formali lo SdI notifica al fornitore lo scarto della fattura, altrimenti assegna un identificativo alla fattura e la inoltra all’ente destinatario.

Se l'inoltro al destinatario fallisce, Sdl invia al trasmittente una notifica di mancata consegna se invece l'inoltro va a buon fine invia una Ricevuta di consegna. Il destinatario può rifiutare la fattura e notificare lo scarto al SdI entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.

Se il Comune non rifiuta la fattura entro 15 giorni, SdI invia una notifica di decorrenza termini sia al mittente che al destinatario e la fattura si considera consegnata.

Costi

I fornitori che dovessero sostenere costi aggiuntivi per l’emissione di  fatture elettroniche non possono riaddebitarli in alcun modo alla PA committente, trattandosi di un obbligo di legge. L’art.21 comma 8 DPR 633/72 dispone infatti che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare addebito a qualsiasi titolo”.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013
Legge 244/2007 Articolo 1, commi da 209 a 214, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art.25
Legge di Stabilità 2015 - Legge 190 del 23 dicembre 2014 - Split Payment
Decreto MEF 24/08/2020, n.132

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Ragioneria

Via Castello 73, Luzzana

Telefono: 035820920
Email: ragioneria@comune.luzzana.bg.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 13/06/2024