Gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all’interno del Consiglio Comunale. Il Sindaco ha la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Ciascun Assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell’azione amministrativa comunale. Talvolta il sindaco conferisce a membri del consiglio comunale (i cosiddetti consiglieri delegati) incarichi di collaborazione in ambiti specifici, sicché questi vengono a configurarsi come una sorta di assessori “esterni”.