Denominato anche primo cittadino, il sindaco è uno degli organi di governo del Comune, assieme alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, nomina i componenti della giunta comunale, tra cui un vicesindaco, e può in ogni momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Secondo l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune ovvero detiene il potere esecutivo a livello locale assieme alla giunta; rappresenta l’ente; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio comunale quando non è previsto il presidente del consiglio; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Il sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.
Inoltre, secondo l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
Funzioni imposte al Sindaco quale ufficiale del Governo
Il sindaco, oltre che organo del comune è, al contempo, organo locale dello Stato; quando agisce in tale veste, si dice che agisce quale ufficiale del Governo. Nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell’interno, sovraintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile (è ufficiale dello stato civile) e di popolazione (è ufficiale dell’anagrafe) e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale (presiede la commissione elettorale), di leva militare e di statistica;
- alla emanazione degli atti giuridici che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
Inoltre, il sindaco quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e previa comunicazione al prefetto, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.