Prevenzione e controllo della zanzara tigre nel territorio comunale

Ordinanza Contingibile e Urgente n. 6-2024

Data:

03 luglio 2024

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Descrizione

IL SINDACO

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara Aedes albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie Culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di Aedes Albopitus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus Chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03.10.2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante.

Vista la proposta dell’ATS della Provincia di Bergamo del 21.05.2024 che invita ad assumere idonei provvedimenti.

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Visti:

  • l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - RD 27.7.1934, n. 1265;
  • l’art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;
  • le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
  • il Regolamento Locale d’Igiene;
  • la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198;
  • la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

  • non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
  • procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc…);
  • coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
  • tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  • trattare con prodotti larvidici, preferibilmente di tipo biologico/ecologico (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l’uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc…).

ORDINA ALTRESÌ

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

  • stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
  • ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
  • provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.

Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:

  • provvedere, dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.

A tutti i conduttori di orti, di:

  • eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
  • sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  • chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d’acqua;

Ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

  • mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;

Ai responsabili dei cantieri, di:

  • evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  • sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d’acqua;
  • provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteroriche;

All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.

AVVERTE

  • le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d’igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;
  • la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
  • i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

DISPONE

  • sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
  • la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
  • il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

DISPONE ALTRESÌ

  • che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Allegati

A cura di

Ufficio Polizia Amministrativa

Via Nazionale 30, Borgo di Terzo

Telefono: 035820832
Email: polizialocale@comune.luzzana.bg.it

Pagina aggiornata il 13/07/2024